Novità in Gea.Net Pro 5.3s

Da qualche giorno è disponibile Gea.Net Pro 5.3s, versione molto importante perchè oltre ad essere conforme alle nuove norme emanate dall’Agenzia delle Entrate, tra cui la gestione sanzionatoria dal 2020 nel caso non sia indicato il bollo virtuale, con ogni probabilità sarà l’ultima ad utilizzare la attuale struttura del database.
Se altri motivi possono essere ritenuti superflui perchè riconducibili a nuove funzionalità che potrebbero non interessare, questi due aspetti rendono di fatto improcrastinabile l’aggiornamento.

Decreto Crescita 2019 e nuove specifiche di fattura elettronica
Con il Decreto Crescita 2019 e con il rilascio di nuove specifiche (30 luglio 2019) l’Agenzia delle Entrate ha definito nuove regole per l’inoltro della fattura elettronica oltre ad altri flussi (esterometro e liquidazione IVA in primis). Inoltre da Luglio 2019 entra in vigore il regime sanzionatorio in caso di invio di flussi di e-fatture non corretti o incompleti.
In qualche modo le versioni precedenti sembrano essere ancora compatibili, ma l’operatore dispone di meno controlli ed in alcuni casi viene creato un flusso che pur essendo formalmente corretto e quindi accettato, non contiene tutte le informazioni che dovrebbero essere comunicate.

In particolare si segnala che a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’AdE potrà integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul SDI. Contemporaneamente verranno attivate le procedure per il recupero dell’Imposta di Bollo non versata e l’irrogazione delle sanzioni.
Ne consegue che non potranno più essere utilizzate versione precedenti Gea.Net 5.3r che riportava il bollo esclusivamente se questo veniva addebitato al cliente. Inoltre occorre abituarsi fin da ora a verificare SEMPRE che, quando dovuta, l’Imposta di Bollo sia riportata nel flusso e di conseguenza al Sistema Di Interscambio.

Per quanto riguarda le date e la liquidazione IVA ( già trattate in https://fabrizioborghi2.wordpress.com/2019/08/01/date-da-indicare-sulla-fattura-elettronica/ ), le fatture attive e passive includono ora tre nuove date (registrazione, competenza e liquidazione) gestite in modo poco invasivo ma che permettono di definire in modo semplice le regole di liquidazione.
In qualche modo si riusciva a gestirle anche con versioni precedenti ( si veda https://fabrizioborghi2.wordpress.com/2019/06/03/regole-per-la-liquidazione-iva/ ) ma ora è tutto più semplice. ATTENZIONE !!! Dopo il rilascio ci si è  accorti che questa funzione presenta una anomalia nel calcolo delle compensazioni delle fatture passive con IVA indetraibile, stornando l’imposta completa anzichè il solo importo detraibile. E’ possibile correggere l’importo manualmente prima di mandare in stampa il registro IVA tuttavia è già disponibile una patch che può essere richiesta a info@geanetweb.com

Altre rettifiche sul flusso della fattura elettronica riguardano la gestione delle Ritenute Cassa Professionisti o altre piccole integrazioni di informazioni che al momento rimangono opzionali (codice articolo, unità di misura o sconti/maggiorazioni)

Anche l’invio del flusso di liquidazione IVA contiene correttivi importanti soprattutto per la gestione dell’IVA a credito e per le aziende con liquidazione trimestrale.

Prossimo aggiornamento della struttura del database
L’aggiornamento si rivela fondamentale soprattutto per gli utenti che dispongono di un’assistenza che non include la conversione del database.
Infatti dopo quasi due anni, dalla prossima versione la struttura del database subirà una revisione che comporterà necessariamente la conversione dei dati.
Installare la 5.3s potrebbe essere un modo per guadagnare tempo e spostare più avanti un successivo aggiornamento.

Altre modifiche interessanti contenute nella nuova versione
1) Per mezzo del flusso di e-fattura, relativamente alle fattura attiva, vi è la possibilità di importare fatture emesse da sedi secondarie o da altri sistemi, mentre per le fatture passive viene verificato non sia già stata importata o permette di importare scadenze non standard in caso di pagamento con codice CC (Come Convenuto)

2) Un lavoro importante è stato fatto sulle statistiche che ora consentono raggruppamenti per Tipologie Anagrafiche, Tipo Articolo, Categorie, oltre alla possibile esportazione e stampa di statistiche a 3 livelli con totali.

3) E’ possibile acquisire una firma in formato digitale e stamparla su documento cartaceo. Aggiornando la struttura del database vi è anche la possibilità di archiviare la firma per eseguire una eventuale ristampa.
Questa nuova funzione è particolarmente utile a chi utilizza Gea.Net Web per la tentata vendita in quanto permette di acquisire la firma da smartphone/tablet procrastinando la stampa e l’invio del documento ad un secondo momento (ad esempio quando si torna in ufficio).

Chi proviene da versione precedente alla 5.3r troverà anche altre importanti modifiche elencate nell’articolo

https://fabrizioborghi2.wordpress.com/2019/02/14/gea-net-pro-5-3r/

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Nuovi controlli bloccanti sulle fatture elettroniche

Il 30 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha rivisto le specifiche tecniche per introdurre controlli più stringenti.
Nell’analisi dei flussi inviati ora saranno eseguiti verifiche su :

  • corretto utilizzo del codice destinatario “XXXXXXX” (errore 00313)
  • coerenza di partita IVA e codice fiscale (se sono presenti entrambi) sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente (errori 00320 e 00324)
  • corretta valorizzazione del codice fiscale (sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente) se la partita IVA è quella di un gruppo IVA (errori 00321, 00322, 00325 e 00326)
  • validità della partita IVA in caso di autofattura, e blocco nel casi questa sia cessata da più di 5 anni (errore 00323)
  • indirizzo PEC indicato nel campo PECDestinatario che deve corrispondere ad una casella PEC del SdI (errore 00330)

Per evitare di incorrere in errori bloccanti, oltre a verificare di avere installato la versione più aggiornata del proprio gestionale, è bene verificare fin da ora la congruità dei anagrafici dei clienti secondo le nuove specifiche.

Date da indicare sulla fattura elettronica

Nei giorni scorsi si sono susseguite una serie di notizie, talvolta anche allarmanti, sulle date e sui tempi per l’invio delle fatture.
Il testo del Decreto Crescita lasciava spazio ad interpretazioni che sembravano andare in direzione diversa rispetto alle modalità finora adottate dai sistemi gestionali.
Per fortuna non sono cambiate le regole basilari ed è stata lasciata maggiore elasticità sui tempi dell’invio rispetto a quelli prospettati prima dell’attuazione definitiva.
Con la Circolare 14/E/2019 l’Agenzia delle Entrate cerca di fare chiarezza sulle date da indicare in fattura e sui tempi per l’invio dei files.

In sintesi non è cambiato tanto rispetto alle regole usate in passato anche se ora la fattura differita può riportare data di emissione entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’ultima operazione (DDT) e trasmessa entro lo stesso termine, seppur sia consigliabile emetterla con data ultimo giorno del mese come si è sempre fatto. Questo perchè quasi tutti i gestionali, tra cui anche Gea.Net, propongono questa come soluzione predefinita e in ogni caso non si perde il diritto ad inviarla entro il 15 del mese successivo.
La fattura immediata invece deve riportare la data dell’operazione (come era anche in precedenza) e può essere inviata entro 12 giorni dall’emissione.

Ma vediamo gli esempi riportati :

1) Fattura immediata
Acconto ricevuto il 10.7; data della fattura immediata 10.7 indicando nel corpo fattura che in data 10.7 è stato ricevuto un acconto. La data ultima per la trasmissione allo SdI è il 22.7.

2) Fattura immediata e differita
Acconto del 10.7; consegna merce il 15.7. In questo caso è necessario generare e trasmettere due fatture:

  • la prima datata 10.7 con obbligo di trasmissione entro il 22.7 (fattura immediata)
  • la seconda di saldo dovrà essere datata 31 luglio e trasmessa allo SdI entro il 15.8 (fattura differita).

3) Fattura differita (in caso di DDT o di Report di interventi)
DDT per due consegne effettuate il 10.7 e il 20.7. In questo caso la fattura differita può essere generata e trasmessa al Sistema Di Interscambio entro il 15.8. La generazione sarà datata il 31 luglio o con la data dell’ultima consegna in modo da consentire la corretta competenza.

4) Fatturazione di merce a disposizione
Se la scrittura tra le parti prevede, ad esempio, la messa a disposizione in data 21.7, non trattandosi di fatturazione differita si deve generare la fattura con la data del 21.7 e nei successivi 12 giorni di tempo è necessaria trasmetterla al Sistema Di Interscambio.

Sequenzialità

Solo per dovere di cronaca si segnala che dagli esempi forniti all’interno della circolare sembra possibile avere una non sequenzialità di data nella generazione delle fatture, purchè :

  • si mantenga una sequenzialità numerica
  • si paghi correttamente l’Iva per il mese di competenza
  • sia rintracciabile la fattura in maniera univoca

Infatti, l’art. 23/633 ( Registrazione delle fatture ) nella versione 2019 prevede che “Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.” mentre in precedenza era indicato “Il contribuente deve annotare entro 15 giorni le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione e con riferimento ALLA DATA DELLA LORO EMISSIONE, in apposito registro”.

Quindi, essendo stato eliminato ogni precedente riferimento alla data di emissione, si potrebbe ritenere valida la seguente numerazione :

Prot. – nr. fattura – Data fattura
1 – 190001 – 17/06/2019
2 – 190002 – 16/06/2019
3 – 190003 – 19/06/2019

Personalmente ritengo che nel migliore dei casi questa sequenzialità generi confusione e quindi invito a non adottarla, anche perchè non si può escludere che si tratti di una svista del legislatore e che in emendamenti successivi non vi sia un ritorno al passato.