Bollo Virtuale su fattura elettronica

Siamo ormai arrivati alla fine del primo trimestre dell’era della fatturazione elettronica e in questo giorni ricevo diverse chiamate che mi fanno pensare che la gestione dei bolli non sia ancora stata digerita dai contribuenti.

Prima di tutto occorre chiarire che, salvo poche eccezioni,  il bollo deve essere applicato a tutte le fatture emesse il cui totale esente/non imponibile è superiore ai 77,47 Euro. Il bollo deve essere conteggiato anche se non viene fatto pagare al cliente e su questo punto nascono la maggior parte dei dubbi degli utenti. Infatti quello che viene inserito nella schermata di gestione fattura di Gea.Net , sia che venga inserito in testata che sull’ultima riga di dettaglio, è l’importo che viene addebitato al cliente. Questo importo (2 Euro) deve essere escluso dalla base imponibile in riferimento all’ Articolo 15 del DPR 633/72.

Ne consegue che il bollo vero è proprio, che per evitare incomprensioni da qui in avanti chiameremo Bollo Virtuale che è anche la definizione che viene data dalle specifiche di fattura elettronica, deve essere sempre pagato da chi emette fattura se il totale imponibile del documento a cui non viene applicata l’IVA supera il suddetto importo. Da segnalare che il bollo deve essere applicato anche alle note di credito, quindi nel caso di fattura errata a cui segue NC e successiva fattura, si devono pagare 3 bolli.

Il Bollo Virtuale viene inserito in automatico in tutti gli xml di fatturazione elettronica generati da Gea.Net Pro 5.3r (gennaio 2019) e successive, se il totale dell’esenzione è superiore all’importo minimo a meno che nella tabella delle esenzioni non sia stato segnalato che le righe a cui viene applicato quel codice non debbano essere conteggiate.

GN190424

In questo modo si possono gestire tutte le eccezioni sia che siano dovute al codice IVA (es. Eslusi Art.15) sia al tipo di cliente (per cui sarà possibile creare un tipo di esenzione particolare “Esente da Bollo”). Sia il totale esente (77,47 Euro) che il valore del bollo (2 Euro) sono valori che in futuro potrebbero cambiare pertanto sono modificabili nelle impostazioni di Gea.Net. 

 

L’xml generato che riporta il tag BolloVirtuale viene poi importato sulla piattaforma (SDI o altro provider) e da qui può ancora essere modificato. Visto che il calcolo del BolloVirtuale avviene in modo automatico e non è evidenziato esplicitamente nella schermata di gestione fattura, prima dell’invio è sempre bene verificarne il valore sulla piattaforma (o direttamente sul file xml) in modo da riscontrare immediatamente un eventuale contenuto non corretto.

Se apre il file xml con un browser o anche con blocco note si può cercare la stringa BolloVirtualeSe presente si trova prima delle righe del documento e si dovrebbe vedere : 

        <DatiBollo>

          <BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale>

          <ImportoBollo>2.00</ImportoBollo>

        </DatiBollo>

 

Spesometro 2018 e Mini Spesometro 2019

Con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, dal 2019 lo spesometro per come avevamo imparato a conoscerlo è stato abrogato o per meglio dire ne è rimasta una piccola parte. La cadenza è diventata mensile e si devono indicare solo le fatture estere, da qui l’altro nome con cui è conosciuto : Esterometro. Questo ha fatto si che la maggior parte dei contribuenti, che opera solo con contribuenti italiani, ne sia di fatto esentato. Ma anche chi emette fatture verso l’estero può decidere di inviare fattura elettronica anche verso i soggetti esteri e di conseguenza l’esterometro diventa superfluo.

A causa di una serie di proroghe al momento non ha ancora esordito. L’ultimo spostamento quello di un paio di settimane fa che porta al 30 Aprile 2019 la scadenza per le fatture emesse e ricevute nel primo trimestre 2019, dopo avrà cadenza mensile sempre entro la fine del mese successivo.

La struttura del file xml è uguale a quella definita nel vecchio tracciato per cui anche Gea.Net , nella versione aggiornata di febbraio, ha subito solo ritocchi di facciata, che però sono importanti in quanto si deve fare convivere lo spesometro del secondo semestre del 2018 con l’esterometro del 2019.

Entrando nella funzione Comunicazioni all’AE si noterà che come prima informazione ora viene richiesto il mese e l’anno ed in base a questo viene calcolato il periodo di riferimento. A regime, salvo ulteriori rinvii o modifiche, il calcolo del periodo (dal primo all’ultimo giorno del mese) sarà conforme, ma in seguito allo spostamento delle scadenze e all’accorpamento di più mesi, per il primo trimestre occorre modificare il periodo proposto inserendo dal 1 Gennaio 2019 al 31 Marzo 2019.

Inoltre, come detto, dal 2019 la maggior parte delle fatture non sarà da riportare pertanto per impostazione di base non viene inclusa NESSUNA fattura se non espressamente indicata. Per identificare i documenti da riportare è necessario impostare almeno una delle due opzioni seguenti :

  • spuntare “Aggiungi in …” nella scheda fattura
  • indicare sulla tabella Tipi Fatture (anche qui è stato inserito un check “Aggiungi in …”) che devono essere riportati tutti i documenti di quel gruppo.

Per lo spesometro 2018 invece non è cambiato granchè, se non per il fatto che inserendo anno 2018 ora viene proposto il semestre 1 Luglio-31 dicembre, anziché il trimestre come previsto prima della proroga. Al momento anche per lo spesometro 2018 rimane valida la scadenza del 30 Aprile 2019.